L’EVOLUZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
di Ernesto Bodini (giornalista e opinionista)
Non è certo mia intenzione stancare i lettori richiamando la loro attenzione su fatti e misfatti quotidiani che turbano la nostra esistenza, come quelli relativi alla cronaca nera e giudiziaria. Ma purtroppo gli eventi ci stanno travolgendo e ormai non c’è giorno che le cronache non ci informino su tali eventi. È indubbio che stiamo vivendo in una era che potrei definire di “moderna barbarie”, a causa della quale la nostra incolumità è sempre più a rischio; e pare che non ci sia legge o volontà politica (almeno in Italia) che riesca a contenere il problema se non addirittura a prevenirlo. Uno degli innumerevoli atti di assoluta prevaricazione da parte dell’uomo nei confronti della donna riguarda il delitto compiuto tre anni fa a Bologna da un napoletano nei confronti della propria compagna (peraltro conviventi da solo un mese) per motivi di gelosia, ritenendola una sua “proprietà” assoluta, e per questo condannato in primo grado a trent’anni di carcere per omicidio volontario aggravato da motivi futili e abbietti. Oggi (3 marzo, ndr), come riportano alcuni quotidiani, la sentenza in appello è stata ribaltata dimezzando la pena: 16 anni per il 57enne (reo confesso) con la motivazione: «… una soverchiante tempesta emotiva e passionale», oltre ad una serie di attenuanti, così come si è espressa la perizia psichiatrica. Ma lo scandalo pare non centrare l’attenzione sulla concessione delle attenuanti, perché secondo la Corte l’imputato avrebbe agito sotto effetto di un raptus. E su questa affermazione, riportata dal quotidiano La Stampa, vorrei rammentare che dovrebbe essere dominio comune che i raptus omicida non esistono, soprattutto dal punto di vista psico-patologico. «Spesso – ha dichiarato nel 2016 in una intervista al sito Ofcs.Report, lo psichiatra e neuroscienziato prof. Claudio Mencacci – ne viene fatto un ricorso del tutto inappropriato. E cosa ancora più grave è che spesso se ne fa un uso giustificazionista e assolvente. Normalmente c’è una lunga preparazione e un’attitudine alla violenza e all’aggressività, che trova un momento culminante già precedentemente manifestato». Ma anche sul termine femminicidio ci sarebbe da rivedere la definizione, in quanto quella più comune e ricorrente indica l’omicidio della donna perché donna, e nell’ordinamento penale italiano sono comparse (con il decreto legge n. 93 del 14/8/2013) le Nuove norme per il contrasto della violenza di genere per prevenire il femminicidio e proteggere le vittime, «ma più appropriatamente anziché di femminicidio – secondo il prof. Mencacci – si deve parlare di omicidio di genere e si deve tornare a parlare di sopraffazione, prepotenza e violenza». Ecco che le non appropriate definizioni dei termini dal punto di vista semantico, ma soprattutto dal punto di vista concettuale, risultano essere “fuorvianti” in particolare per i non addetti ai lavori. Ma tornando al caso di cronaca su citato la riduzione della pena dell’imputato sta facendo molto discutere in diversi ambiti, sia politici che nella pubblica opinione e, ovviamente, nei famigliari della vittima tanto che, a mio avviso, non si può non invocare il concetto di giustizia e conseguentemente la certezza della pena.
Per non “scomodare” per l’ennesima volta il giurista, filosofo e illuminista Cesare Beccaria Bonesana (1738-1794), può essere indicativo prendere in considerazione l’esauriente volume del costituzionalista Gustavo Zgrebelsky, “Intorno alla legge – Il diritto come dimensione del vivere comune” (Ed. Einaudi, 2009, pagg. 409, € 22,00), il quale dedica proprio un capitolo sulla Giustizia. In particolare, pone il quesito: «La società giusta non è quella dove vigono leggi giuste?» E più avanti si legge: «… se non esiste una giustizia obiettiva e assoluta alla quale ci si possa aggrappare come a un’ancora salda nelle vicissitudini della vita, è pensabile almeno che una comune idea di giustizia possa essere, per così dire, scovata, rintracciata attraverso un retto percorso di ricerca, protetto dalle perturbazioni degli egoismi, degli interessi e delle prepotenze particolari? Ed è lecito pensare che in questo modo sia possibile uscire dall’incubo di un potere che si appropria della giustizia come di un mezzo per farsi assoluto?» Quesiti che in qualche modo a mio avviso possono avere attinenza con l’opinabilità delle ragioni che hanno indotto la Corte alla riduzione della pena del su citato caso. Ma se la società persevera nell’ingiustizia vi è ragione di pretendere che chi deve farla rispettare non pecchi di eccessiva discrezionalità. Ma tant’é. Chi è deputato a giudicare e a comminare pene è sempre l’uomo, ed è sempre l’uomo che sbaglia… o può sbagliare. E va da sé che gli errori di giudizio possono lenire eccessivamente le pene, così come possono comminarle (anche pesantemente) ad innocenti. E, proprio questi, ricordiamolo, nell’ultimo ventennio sono stati oltre ventimila. Detenuti innocenti che non hanno bisogno di “sconti”, bensì di essere liberati con tanto di indennizzo e di scuse da parte dello Stato!