Cosa si intende per Legittimo Impedimento? La parola ad un esperto
Siamo agli sgoccioli ormai: domenica e lunedì gli italiani andranno alle urne per votare pro o contro alcune leggi su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento. Per questo motivo oggi abbiamo voluto soffermarci maggiormente su ciò che è il Legittimo Impedimento, in modo da poter chiarire le idee agli italiani che andranno alle urne.
A darci una spiegazione tecnica e dettagliata è stato l’avvocato Roberto Cianciolo, consulente del gruppo Laboratorio B di Bagheria (Pa).
Dott. Cianciolo, cosa intende con la terminologia “Legittimo impedimento”?
L’istituto del legittimo impedimento non è nuovo nel mondo del diritto. Infatti esso è disciplinato da vari articoli del codice di procedura penale.
Genericamente, con tale termine si intende l’impossibilità dell’imputato o del difensore, ritenuta appunto legittima, di presenziare ad una udienza in modo da giustificare, così, la propria assenza ed ottenere un rinvio.
Sulla materia è intervenuta la legge 7 aprile 2010, n.51, in relazione alla possibilità di invocare il legittimo impedimento a comparire in udienza penale qualora imputato sia il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero un Ministro.
Nel primo caso, il legittimo impedimento sussiste in caso di concomitante esercizio da parte del Presidente del Consiglio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo.
Nel secondo caso, per i ministri, costituisce invece legittimo impedimento, l’esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni.
Tuttavia, il rinvio dell’udienza per “legittimo impedimento” non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l’intera durata del rinvio e la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Inoltre, tali norme si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado essi si trovino alla data di entrata in vigore della norma
Contro la legge del 2010 sul legittimo impedimento è stata sollevata eccezione di incostituzionalità da parte dei giudici del Tribunale di Milano nell’ambito del processo sul caso David Mills, a seguito della quale la Corte Costituzionale si è espressa per il mantenimento della legge, con una sentenza interpretativa che ne ha però abrogato alcune parti considerate dalla stessa incompatibili con gli art. 3 (principio di uguaglianza dinanzi alla legge) e 138 (riserva di legge costituzionale) della Costituzione.
A quale quesito dovranno rispondere i cittadini italini il 12 e il 13 giugno su questo argomento?
Il testo del quesito recita: «Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonchè l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»?».
Il referendum, quindi, propone di cancellare interamente la legge 51 del 2010, composta da due soli articoli, che, come detto prima, consente a Premier e Ministri di assentarsi in modo giustificato dalla aule di udienza nei processi in cui sono imputati, ottenendo un rinvio. Il comma 4 dell’art. 1, che stabiliva il potere della Presidenza del Consiglio dei Ministri di attestare essa stessa l’impedimento – essendo ciò sufficiente per obbligare il giudice a rinviare l’udienza fino a sei mesi, è l’unico che non viene toccato dal referendum poiché già dichiarato illegittimo dalla predetta pronuncia della Corte Costituzionale
A che pro è stata creata questa legge?
La finalità della legge, esulando da considerazione di tipo politico, è quella di assicurare il “sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge” al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri, così come si evince dal primo comma dell’ art.1della stessa legge.
Abrogandola i cittadini cosa impedirebbero?
Nel caso in cui la legge venisse interamente abrogata, sarà soltanto compito del giudice valutare discrezionalmente la sussistenza o meno dei motivi a fondamento dell’impedimento a partecipare all’udienza, così come avviene per la generalità degli imputati, indipendentemente dalle funzioni che essi svolgono; invece, qualora restasse in vigore l’attuale testo normativo, il giudice sarebbe comunque vincolato, pur nella sua attività discrezionale, a ritenere legittimo l’impedimento del Premier e dei Ministri qualora sussista qualsivoglia attività relativa alle funzioni di Governo.
Giusy Chiello
Redattore Capo -giusy.chiello@ilmiogiornale.org