Il 30 novembre scade termine per richiesta esonero canone Tv per over 75
La Finanziaria 2008 ha introdotto l’esenzione del canone Rai per i contribuenti con almeno 75 anni di età. La finalità della norma è quella di tutelare i contribuenti che si trovano in una situazione di effettiva necessità economica e può essere applicato dal 2008. L’esonero spetta, per il televisore che si trova nella casa di residenza, ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni entro il termine di scadenza del pagamento del canone Rai (31 gennaio per il primo semestre e 31 luglio per il secondo) o alla data in cui viene attivato l’abbonamento. Il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio. Il limite massimo di reddito annuo per ottenere l’esonero è pari a euro 6.713,98 rappresentato dalla somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge convivente e riferito all’anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell’esenzione. Formano tale reddito le seguenti tipologie:
1)Reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o dal modello Cud
Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti)
Remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa Cattolica
Redditi di fonte estera non tassati in Italia
Mentre sono esclusi:
Redditi esenti da Irpef come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civile e le rendite Inail
Reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
Trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
Altri redditi soggetti a tassazione separata
Per poter fruire dell’esenzione occorre compilare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il possesso dei requisiti necessari utilizzando un modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito stesso.
La scadenza del 30 novembre riguarda la richiesta di esenzione relativa al secondo semestre 2010 e per tutti gli utenti che, in possesso dei requisiti di esenzione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno omesso il versamento senza presentare alcuna domanda.
Chi ha pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche in presenza delle condizioni di ammissione al beneficio, può richiedere la restituzione dell’importo utilizzando un altro modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate oltre alla dichiarazione sostitutiva che attesta l’effettivo possesso dei requisiti per l’esonero. Ricordiamo infine che chi usufruisce indebitamente dell’esenzione riceverà una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro per ciascun anno evaso oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati. Oltre ovviamente alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci così come previsto nell’art. 76 del Dpr 445/2000.
Davide Lastraioli
Tributarista – Iscritto LAPET tel. 055.39.848.48 fax 055.39.848.50 cell. 333.2811056 e-mail davide.lastraioli@gmail.com skype: lstdvd77