Il regolamento dell’Agcom sul diritto d’autore: molto rumore per nulla? – 2^ parte

(segue)

Le polemiche delle scorse settimane avevano, inoltre, riguardato la previsione di attribuire all’Agcom il potere di ordinare la rimozione selettiva di contenuti che violino il diritto d’autore. Tale previsione è stata mantenuta nello schema di regolamento, tuttavia si tratta di un potere ben circoscritto.

Innanzitutto, come evidenzia l’Autorità nella delibera di approvazione del provvedimento, l’ordine di rimozione non è sottoposto ad esecuzione forzata, ma, in caso di inottemperanza, dà luogo unicamente all’avvio di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio con tutte le garanzie previste dalla legge n. 689/81, che culminerà, qualora la violazione dell’ordine impartito e non eseguito venga riscontrata ed accertata, all’irrogazione della sanzione pecuniaria […]”.

In secondo luogo,  lo schema di regolamento prevede un’articolata (se non farraginosa) procedura a tutela del diritto d’autore, che permette ai vari soggetti coinvolti di far valere le proprie ragioni e che prevede l’intervento dell’Autorità solo come eventuale ultimo passaggio:

–          se il titolare di un diritto d’autore o copyright ritiene che un determinato contenuto violi il proprio diritto può richiederne la rimozione al gestore del sito o fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo ha reso disponibile al pubblico (almeno che questi non vi abbia già spontaneamente provveduto);

–          se il contenuto è stato caricato da un terzo soggetto (uploader), il gestore/fornitore, se possibile, deve informarlo della richiesta di rimozione e questi potrà presentare un’eventuale opposizione (tale possibilità è stata introdotta accogliendo una proposta avanzata nel corso della prima consultazione pubblica);

–          se dopo quattro giorni dalla sua presentazione, la richiesta di rimozione non sarà accolta, il segnalante potrà far valere le proprie ragioni davanti all’Agcom;

–          se, invece, il contenuto verrà rimosso, l’uploader potrà presentare opposizione ed il gestore/fornitore dovrà a questo punto informare il segnalante che, a sua volta, potrà presentare le proprie controdeduzioni;

–          se il gestore o fornitore  riterrà convincenti le motivazioni dell’uploader, dovrà ripristinare il contenuto entro quattro giorni e il segnalante, a questo punto, potrà rivolgersi, entro 7 giorni, all’Agcom;

–          se, invece, nonostante l’opposizione, il contenuto non dovesse essere ripristinato, sarà l’uploader a potersi rivolgere all’Agcom, sempre entro i 7 giorni successivi ai 4 giorni previsti per provvedere al ripristino;

–          in seguito alla richiesta di intervento presentata dal titolare del diritto d’autore o copyright oppure dall’uploader, l’Autorità avvierà un procedimento nel corso del quale valuterà, in particolare, che la pubblicazione del contenuto “incriminato” possa o meno ritenersi lecita per una delle seguenti finalità: uso didattico e scientifico; esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell’attualità; assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro; occasionalità della diffusione, quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell’opera. Tale procedura prevede dei termini piuttosto brevi: l’Agcom avrà 10 giorni di tempo per esaminare la documentazione e archiviare la pratica o notificare i risultati delle verifiche al soggetto responsabile della violazione; quest’ultimo avrà 48 ore di tempo, a partire dalla notifica, per provvedere spontaneamente a rimuovere o ripristinare il contenuto; in caso di mancato adeguamento spontaneo, entro 20 giorni (prorogabili di altri 15) l’Agcom dovrà adottare il provvedimento finale, con cui ordinerà la rimozione o il ripristino del contenuto.

Senza dubbio discutibile è, invece, la scelta di innestare un provvedimento innovativo su una normativa obsoleta (la legge sul diritto d’autore è la n. 633/1941): come giustamente rilevato da Luca Nicotra, segretario dell’associazione Agorà digitale, nell’intervista recentemente rilasciata a Tommaso Del Lungo, sarebbe stato preferibile riformare prima la legge e poi approvare il regolamento. Sicuramente nei prossimi mesi non assisteremo ad un riforma della disciplina in materia, posto che il Governo e il Parlamento hanno altre priorità, per cui la speranza è che in sede di approvazione definitiva, si faccia di questo regolamento la miglior soluzione possibile dato il contesto limitato e datato in cui l’Agcom si trova ad operare.

Marcella Onnis – redattrice

marcella.onnis@ilmiogiornale.org

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