Il regolamento dell’Agcom sul diritto d’autore: molto rumore per nulla? – 2^ parte
Le polemiche delle scorse settimane avevano, inoltre, riguardato la previsione di attribuire all’Agcom il potere di ordinare la rimozione selettiva di contenuti che violino il diritto d’autore. Tale previsione è stata mantenuta nello schema di regolamento, tuttavia si tratta di un potere ben circoscritto.
Innanzitutto, come evidenzia l’Autorità nella delibera di approvazione del provvedimento, l’ordine di rimozione “non è sottoposto ad esecuzione forzata, ma, in caso di inottemperanza, dà luogo unicamente all’avvio di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio con tutte le garanzie previste dalla legge n. 689/81, che culminerà, qualora la violazione dell’ordine impartito e non eseguito venga riscontrata ed accertata, all’irrogazione della sanzione pecuniaria […]”.
In secondo luogo, lo schema di regolamento prevede un’articolata (se non farraginosa) procedura a tutela del diritto d’autore, che permette ai vari soggetti coinvolti di far valere le proprie ragioni e che prevede l’intervento dell’Autorità solo come eventuale ultimo passaggio:
– se il titolare di un diritto d’autore o copyright ritiene che un determinato contenuto violi il proprio diritto può richiederne la rimozione al gestore del sito o fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo ha reso disponibile al pubblico (almeno che questi non vi abbia già spontaneamente provveduto);
– se il contenuto è stato caricato da un terzo soggetto (uploader), il gestore/fornitore, se possibile, deve informarlo della richiesta di rimozione e questi potrà presentare un’eventuale opposizione (tale possibilità è stata introdotta accogliendo una proposta avanzata nel corso della prima consultazione pubblica);
– se dopo quattro giorni dalla sua presentazione, la richiesta di rimozione non sarà accolta, il segnalante potrà far valere le proprie ragioni davanti all’Agcom;
– se, invece, il contenuto verrà rimosso, l’uploader potrà presentare opposizione ed il gestore/fornitore dovrà a questo punto informare il segnalante che, a sua volta, potrà presentare le proprie controdeduzioni;
– se il gestore o fornitore riterrà convincenti le motivazioni dell’uploader, dovrà ripristinare il contenuto entro quattro giorni e il segnalante, a questo punto, potrà rivolgersi, entro 7 giorni, all’Agcom;
– se, invece, nonostante l’opposizione, il contenuto non dovesse essere ripristinato, sarà l’uploader a potersi rivolgere all’Agcom, sempre entro i 7 giorni successivi ai 4 giorni previsti per provvedere al ripristino;
– in seguito alla richiesta di intervento presentata dal titolare del diritto d’autore o copyright oppure dall’uploader, l’Autorità avvierà un procedimento nel corso del quale valuterà, in particolare, che la pubblicazione del contenuto “incriminato” possa o meno ritenersi lecita per una delle seguenti finalità: uso didattico e scientifico; esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell’attualità; assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro; occasionalità della diffusione, quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell’opera. Tale procedura prevede dei termini piuttosto brevi: l’Agcom avrà 10 giorni di tempo per esaminare la documentazione e archiviare la pratica o notificare i risultati delle verifiche al soggetto responsabile della violazione; quest’ultimo avrà 48 ore di tempo, a partire dalla notifica, per provvedere spontaneamente a rimuovere o ripristinare il contenuto; in caso di mancato adeguamento spontaneo, entro 20 giorni (prorogabili di altri 15) l’Agcom dovrà adottare il provvedimento finale, con cui ordinerà la rimozione o il ripristino del contenuto.
Senza dubbio discutibile è, invece, la scelta di innestare un provvedimento innovativo su una normativa obsoleta (la legge sul diritto d’autore è la n. 633/1941): come giustamente rilevato da Luca Nicotra, segretario dell’associazione Agorà digitale, nell’intervista recentemente rilasciata a Tommaso Del Lungo, sarebbe stato preferibile riformare prima la legge e poi approvare il regolamento. Sicuramente nei prossimi mesi non assisteremo ad un riforma della disciplina in materia, posto che il Governo e il Parlamento hanno altre priorità, per cui la speranza è che in sede di approvazione definitiva, si faccia di questo regolamento la miglior soluzione possibile dato il contesto limitato e datato in cui l’Agcom si trova ad operare.
Marcella Onnis – redattrice