TAR Toscana “operativo” sul regolamento del gioco della città di Grosseto

 

Quando gli interessi degli operatori del gioco non vengono rispettati dalle ordinanze restrittive contenute nei Regolamenti sul Gioco, che le varie città o Regioni hanno messo sul piatto, questi Regolamenti vanno tenuti d’occhio ed i Giudici dei vari Tar hanno tutto il dovere di intervenire per tutelare quelle imprese che hanno il diritto di “esistere” posto che pagano le varie concessioni di gioco “vendute” dallo Stato e che non dovrebbero, quindi, essere vessate dai vari Regolamenti in vigore che sembrano quasi una sorta “di abuso di potere”.

Forse, sono frasi un po’ forti queste che sono state usate anche dal portale italiano del gioco Casinosicurionline.net, ma in realtà non se ne può più di leggere ordinanze che “si mettono di traverso sempre di più alle attività ludiche ed ai suoi imprenditori”. Quindi, ben vengano le sentenze dei Tar quando vanno ad annullare, con ragione, ciò che regola gli orari di esercizio delle attività di gioco: questo in esame è il caso del Comune di Grosseto e delle disposizioni orarie che “non tengono in considerazione gli interessi degli operatori del gioco”.

I Giudici considerano l’atto impugnato un mezzo che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia e nel quale manca completamente una qualsivoglia considerazione degli interessi contrapposti che appaiono assai più rilevanti. In un contesto, peraltro, dove l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti e l’esiguo numero di ore rimanenti, solo quattro ore, porta a ritenere che possa esistere un concreto pericolo che la disciplina limitativa “possa risolversi nella pratica interdizione di una attività”. Bisogna anche considerare che questa attività era infatti permessa senza limitazione d’orario e continua ad essere permessa dallo stesso Stato.

La decisione del Tar Toscana è supportata dalla giurisprudenza -di cui fa parte la sentenza del Tar Veneto dello scorso anno- che ha considerato lesive del principio di proporzionalità le discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco statuiti in percentuale minore di quelle previste.

In aggiunta, i Giudici del Tar Toscana rilevano l’assenza di studi scientifici relativi all’incidenza della ludopatia sul territorio del Comune di Grosseto che, unita alla violazione del principio di proporzionalità relativo agli orari restrittivi, giustificano assolutamente l’annullamento del provvedimento impugnato. I Giudici, però, hanno respinto la richiesta di risarcimento avanzata, in quanto a supporto della richiesta -sostanzialmente- ci si è limitati a depositare un prospetto sulla riduzione degli incassi -derivante dall’intervento del Sindaco di Grosseto– che ha provocato, a cascata, la riduzione anche del personale.

Quindi, a parere dei Giudici, manca la dimostrazione giudiziale della stessa contrazione delle entrate dell’impresa, essendo stato proposto solo “un prospetto” non accompagnato dalla documentazione giustificativa: il dato in questione può comprovare una contrazione delle entrate dell’impresa, ma certamente non una contrazione finale dell’utile che rappresenta un dato completamente diverso e risultante dalla differenza contabile tra le entrate e le spese necessarie per la produzione del servizio prodotto dalla stessa impresa.

Quello che è certo, in ogni caso, è che sempre più Tribunali si sono “accorti” delle esigenze degli operatori di gioco, delle loro necessità per sopravvivere nelle proprie attività commerciali e per poter mantenere i propri dipendenti: finalmente l’obbiettività si è fatta largo tra i pensieri dei Giudici che sino ad ora, ed a volte, davano il loro giudizio favorevole “al più forte”, quindi, ai Comuni ed alle Regioni. Per fortuna… la musica è cambiata!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *